Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale o di autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello ovvero un dirigente equiparato, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo, segretario. La Commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati; e) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta; f) redigere l'elenco dei candidati giudicati «non idonei» e quello degli assenti alla prova scritta. La Commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato maggiore di Forza armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla Commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati nominati dalla direzione generale per il personale militare.