Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale o di autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      a)  un  ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente equiparato, presidente;
      b) due ufficiali superiori, membri;
      c)    un    ufficiale   inferiore   ovvero   un   collaboratore
amministrativo, segretario.
    La Commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione della prova concorsuale;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati;
      e)  formare  la  graduatoria  definitiva di merito degli idonei
sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
      f)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati «non idonei» e
quello degli assenti alla prova scritta.
    La  Commissione,  in  relazione  a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  maggiore di Forza armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
Commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati nominati dalla direzione generale per il personale militare.