Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado;  coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo di studio
all'estero,   alla   data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso, dovranno
aver  richiesto  il  riconoscimento  del  loro  titolo  di studio, ex
art. 38  decreto legislativo n. 165/2001, oppure dovranno allegare la
dichiarazione  di  equipollenza  gia'  ottenuta  ai  sensi  del regio
decreto n. 1592/1933 o idonea certificazione se il riconoscimento del
titolo di studio si basa su accordi internazionali;
      b) appartenenza  alle  categorie  delle persone disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e, specificamente:
        persone  in  eta'  lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino  una  riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45
per   cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per  il
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita';
        persone  invalide  del  lavoro  con  un  grado di invalidita'
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; persone non
vedenti  o  sordomute,  di  cui  alla  legge 27 maggio 1970, n. 382 e
successive  modificazioni,  e  alla  legge  26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
        persone  invalide  di  guerra,  invalide  civili  di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
    Lo   stato   di   invalidita'  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  da  allegare alla domanda. Non e' possibile avvalersi
di  autocertificazione  (art.  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 445/2000);
      c) eta': la partecipazione al concorso non e' soggetta ad alcun
limite di eta';
      d) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati ai cittadini dello
Stato  italiano  gli  italiani  non  appartenenti  alla Repubblica) o
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
      e) godimento dei diritti politici.
    Non  possono  prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  D, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto  degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio  equipollente  a  quello  richiesto per i
cittadini italiani;
      b) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      c) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
      d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del termine di presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
puo'  essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
e comunicata all'interessato.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.