Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame  consta  di  due  prove  scritte  di  cui una a contenuto
teorico-pratico, anche sulla base di domande a risposta sintetica, ed
una  prova  orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che
viene allegato al presente bando per farne parte integrante.
    Sono  ammessi  a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio   si  intende  superato  se  il  candidato  consegue  la
votazione   di  almeno  21/30.  La  prova  orale  comprendera'  anche
l'accertamento  della conoscenza della legislazione universitaria, di
una  lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese e
di elementi di cultura informatica.
    Il  punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla
media  della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello
ottenuto nella prova orale.
    La  convocazione  per  la  prova orale avverra' non meno di venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
    Il  termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata dai candidati.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Alle  prove scritte sono ammessi solamente i codici o altri testi
di  legge  e  dizionari  in  consultazione  non commentati e comunque
approvati dalla commissione giudicatrice.