Art. 7.

Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  generali di merito e
                   pubblicazione delle graduatorie

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze di cui all'art. 6 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a concorso, candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito,  formate  sulla  base  del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,    e'    approvata    con   provvedimento   del   direttore
amministrativo,  e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione   all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  del
Piemonte  Orientale.  La graduatoria rimane efficace per ventiquattro
mesi dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura di
posti  che si rendessero vacanti entro tale periodo. Dalla data della
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.