Art. 11. Assunzione con contratto individuale di lavoro Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati vincitori, dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, saranno invitati a stipulare, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale nella qualifica funzionale e profilo funzionale per il quale hanno concorso. Ai nuovi assunti sara' attribuita la posizione economica C2, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorni di presa servizio.