Art. 5. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione sara' riservato alle donne, ai sensi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.