Art. 3. Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1) Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) la propria residenza e l'indirizzo, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni d'indirizzo; d) cittadinanza (indicare quale); e) idoneita' fisica alle attivita' che l'Area di studio prescelta comporta; f) eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; g) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non); h) l'Area per la quale chiede di concorrere, optando per una sola delle tre di seguito indicate: «Area B» articolata nei seguenti settori: dipinti murali, stucchi, dipinti su tela, dipinti su tavola, dipinti su tessuto, dipinti su cuoio e sculture lignee policrome; «Area B» articolata nei seguenti settori: metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficeria, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; «Area C» articolata nei seguenti settori: mosaico, materiali lapidei naturali e artificiali (sculture, stucchi) superfici e materiali dell'architettura; i) autorizzazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati forniti. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio occorrente. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sara' ritenuta valida. L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni gia' rilasciate nell'istanza di partecipazione al concorso dovra' essere trasmessa entro il termine di scadenza del bando. Alla domanda puo' essere allegato un elenco firmato dei titoli di preferenza che, una volta superato l'esperimento pratico, i candidati potranno produrre ai fini della valutazione e secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. E' fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea di allegare alla domanda il titolo di studio conseguito, debitamente convalidato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente (vedi successivo comma 3 lettera a)). Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le previsioni del presente bando. 2. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere indirizzate all'Istituto centrale per il restauro, Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma, e presentate secondo una delle seguenti modalita', entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: a) Per i cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea: raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; b) i candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, con residenza anagrafica in Italia possono inviare la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Istituto centrale per il restauro, dopo aver tuttavia richiesto ed ottenuto dalle rappresentanze italiane all'estero territorialmente competenti gli atti previsti al successivo comma 3, lettere a) e b), per i documenti da allegare alla domanda stessa; c) per i candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero: esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. 3. Le rappresentanze di cui al precedente comma lettere b), c), dovranno: a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 2, conseguito all'estero e dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di scolarita' necessari per il suo conseguimento; b) tradurre gli eventuali titoli di preferenza di cui al successivo art. 5; per i titoli di cui al medesimo articolo, lettere c), d), i), j) e k) va inoltre dichiarato il valore in loco; c) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in Italia, all'inoltro della suddetta documentazione direttamente all'Istituto centrale per il restauro, nel tempo previsto dal comma 2 del presente art. 3. 4. Ai fini della scadenza dei termini la data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata: a) per i candidati cittadini non italiani di cui al precedente comma 2, lettera b), dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; b) per i candidati cittadini non italiani di cui al precedente comma 2, lettera c), dal protocollo di partenza della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero che ha spedito la domanda. 5. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali. 6. L'Istituto centrale per il restauro non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione del cambiamento d'indirizzo rispetto a quanto menzionato nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all'Istituto centrale per il restauro.