Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  dal  presidente
dell'IEN  con  successivo  provvedimento  e  sara'  composta, secondo
quanto   stabilito   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  da  un
presidente  e  da  due  membri. Il segretario della commissione sara'
scelto   fra   i  dipendenti  dell'Istituto.  La  commissione  dovra'
concludere  i suoi lavori entro sei mesi dalla data della prima prova
scritta.