Art. 5. Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: 10 punti per la valutazione dei titoli; 90 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 30 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova teorico - pratica; 30 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio - fino ad un massimo di 3 punti: saranno valutati i punteggi riportati nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; b) attivita' lavorativa - fino ad un massimo di 4 punti: saranno valutati i servizi prestati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di privati datori di lavoro in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per il posto di cui al bando di concorso; c) atti di formazione - fino ad un massimo di 3 punti: pertinente l'attivita' prevista per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca; corsi di specializzazione; relazioni, certificazioni e rapporti tecnici; partecipazione a congressi e convegni. Costituira' titolo preferenziale la documentata acquisita nel campo della taratura della strumentazione per la misura di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza. Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza di ammissione al concorso, dovranno essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carata semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata confrome all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.