Art. 13.

                   Utilizzazione della graduatoria

    L'IEN  nel  caso  in cui il posto messo a concorso resti scoperto
per  rinuncia  o  decadenza  del vincitore, ha facolta' di procedere,
entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi dalla data di approvazione
della   graduatoria,   all'utilizzazione  della  graduatoria  stessa,
secondo  l'ordine  della  medesima,  per  il  conferimento  del posto
rimasto vacante.
    L'IEN  ha  inoltre  la facolta' di procedere, entro il termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  approvazione  della graduatoria,
all'utilizzazione  della  graduatoria  stessa, secondo l'ordine della
medesima, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e'
stato  bandito, e che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione  al  concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno  trattati  per  le
finalita'  di  gestione  della procedura concorsuale e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
      Torino, 1° marzo 2004
                                   Il presidente dell'IENGF: Bava