Art. 9.

                Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  integrata  con  le  indicazioni  di  cui
all'ultimo  comma  del  presente articolo a cura dell'amministrazione
dell'IEN.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  decreto  del  presidente
dell'IEN  riconosciuta  la  regolarita' del procedimento concorsuale,
con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza
e preferenza delle nomine.
    A  tal  fine i candidati che avranno superato la prova di esame e
che  abbiano  e  intendano  far  valere  i titoli di precedenza nella
nomina  e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a
una  o  piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, comma 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive  modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o
a  far  pervenire  i  documenti  relativi,  in  originale  o in copia
autenticata,  in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrente  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il
colloquio.
    I  candidati  possono  avvalersi  dei titoli di cui al precedente
comma  4  sempreche'  siano  stati documentati entro i termini di cui
allo  stesso  comma,  anche  se  ne  siano venuti in possesso dopo la
scadenza   del   termine  fissato  per  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata a.r. entro il termine suddetto. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante.