Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell'IEN con successivo provvedimento e sara' composta, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, da un Presidente e da due membri. Il segretario della commissione sara' scelto fra i dipendenti dell'Istituto. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data della prima prova scritta.