Art. 6. Prova - Programma di esame - Valutazione Le prove d'esame consistono: a) in una prova scritta; b) in una prova pratica; c) in una prova orale. Il programma di esame e' riportato nell'allegato n. 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta e pratica, un punteggio non inferiore a 70/100. Il punteggio finale delle prove scritta e pratica sara' dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due singole prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi devono sostenerla. Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 70/100 punti. La prova si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ciascuna seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi riportati che sara' affisso nella sede d'esame. La votazione complessiva per i candidati che avranno superato la prova orale, risultera' dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e delle prove d'esame. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nei giorni fissati e all'ora stabilita saranno dichiarati decaduti dal concorso.