Art. 7. Trasparenza amministrativa Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi', predeterminati immediatamente prima dell'inizio della prova orale i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' delle prove.