Art. 5. Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 320 punti, cosi' ripartiti: 20 punti per la valutazione dei titoli; 300 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 100 punti per la prova scritta; 100 punti per la prova pratica; 100 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio: saranno valutati il giudizio o il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 3; b) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di privati datori di lavoro, fino ad un massimo di 12 punti, in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per il posto a concorso; non si da' luogo a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non pertinente a quella prevista per il posto a concorso; c) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso, con l'assegnazione di un punteggio in relazione al grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 5. Costituira' titolo preferenziale aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso un ente di ricerca. Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza di ammissione al concorso, dovranno essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata confrome all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.