Art. 5.

                          Titoli valutabili

        La  commissione  esaminatrice  di  cui  al  precedente art. 4
disporra' complessivamente di 320 punti, cosi' ripartiti:
      20 punti per la valutazione dei titoli;
      300 punti per le prove d'esame.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      100 punti per la prova scritta;
      100 punti per la prova pratica;
      100 punti per la prova orale.
    La  valutazione  dei  titoli sara' effettuata dopo lo svolgimento
delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi
elaborati,  conformemente  a  quanto disposto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli   di  studio:  saranno  valutati  il  giudizio  o  il
punteggio  riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 3;
      b) attivita'  lavorativa:  saranno valutati i servizi prestati,
anche  con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze di
pubbliche  amministrazioni  e  quelli  prestati  alle  dipendenze  di
privati  datori  di  lavoro,  fino  ad  un  massimo  di  12 punti, in
relazione  alla  pertinenza  con  l'attivita' prevista per il posto a
concorso;  non  si  da'  luogo a valutazione dei periodi di attivita'
lavorativa  ritenuta  non pertinente a quella prevista per il posto a
concorso;
      c) qualificazione  professionale: saranno valutati i diplomi di
qualificazione   professionale   o   la  partecipazione  a  corsi  di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a concorso, con l'assegnazione di un punteggio in relazione al
grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 5.
    Costituira'  titolo preferenziale aver prestato lodevole servizio
a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un anno, presso un ente di
ricerca.
    Tutti  i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  di  ammissione  al  concorso,  dovranno  essere idoneamente
documentati,  a  cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
confrome  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.