Art. 7.

                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  la  commissione  esaminatrice,  alla  prima
riunione,  stabilisce  i  criteri e le modalita' di valutazione delle
prove  concorsuali  al  fine  di  motivare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
    Sono,  altresi',  predeterminati immediatamente prima dell'inizio
della  prova  orale di ogni candidato i quesiti da porre ai candidati
per  ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti
ai  candidati  stessi secondo criteri predeterminati che garantiscano
l'imparzialita' delle prove.