Art. 9. Titoli di precedenza e di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' integrata con le indicazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo a cura dell'Amministrazione dell'IEN. La graduatoria sara' approvata con decreto del presidente dell'IEN riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza delle nomine. A tal fine i candidati che avranno superato la prova di esame e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a una o piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o a far pervenire i documenti relativi, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I candidati possono avvalersi dei titoli di cui al precedente comma 4 sempreche' siano stati documentati entro i termini di cui allo stesso comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata A.R. entro il termine suddetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante.