Art. 4.

Presentazione   della   domanda   di  valutazione  dello  svolgimento
        dell'attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica

    L'effettivo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica e/o
tecnologica  sara'  valutato  da una apposita commissione, costituita
con deliberazione presidenziale n. 320/04/PER dell'8 marzo 2004.
    Gli  aspiranti  che  ritengono  di  aver  svolto,  per  almeno un
triennio,  attivita'  di  ricerca scientifica e/o tecnologica debbono
richiedere   la  valutazione  dello  svolgimento  della  stessa  alla
suddetta  commissione  di  valutazione.  A  tal  fine gli interessati
dovranno  inserire  nello  stesso  plico  di cui al precedente art. 3
contenente la busta con la domanda di partecipazione al concorso, una
seconda  busta,  contenente  la  richiesta  di  valutazione formulata
secondo  lo  schema  allegato  (allegato  3),  con  la specificazione
«Commissione  di  valutazione  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
ricerca scientifica e/o tecnologica».
    I risultati della valutazione dello svolgimento dell'attivita' di
ricerca   scientifica   e/o   tecnologica   saranno   approvati   con
deliberazione    del    presidente   che   sara'   affissa   all'albo
dell'Istituto. Dell'avvenuta affissione sara' pubblicato avviso nella
Gazzetta  Ufficiale del 14 maggio 2004. Agli aspiranti per i quali la
commissione   ha   espresso   una  valutazione  negativa  sara'  data
comunicazione  individuale.  Per coloro per i quali la commissione ha
espresso,  invece, una valutazione positiva, il servizio reclutamento
del   personale  dell'ISTAT  trasmettera'  i  relativi  elenchi  alle
commissioni esaminatrici.
    Gli  aspiranti  in  possesso  del dottorato di ricerca in materie
pertinenti  all'area  concorsuale  prescelta  non  hanno l'obbligo di
presentare la domanda di valutazione di cui al presente articolo.