Art. 5.

                   Trattamento dei dati sensibili

    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  il  trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
la  stessa  avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche e di
archiviazione  cartacea  dei  relativi  atti. Il conferimento di tali
dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione dei requisiti di
partecipazione.
    Gli  aspiranti,  inoltre,  godono  dei diritti di cui all'art. 13
della  citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che   li   riguardino  ed  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    Il responsabile del loro trattamento e' il direttore centrale del
personale.