Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    La  valutazione  dei  titoli  precedera'  il  colloquio.  Per  la
valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di
un punteggio pari a 100.
    Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti all'area per la
quale  l'aspirante  concorre,  sono  assegnati  i  seguenti  punteggi
massimi:

a) Pubblicazioni (monografie a stampa ed       |                    |
articoli apparsi su riviste o atti di convegni |                    |
nazionali ed internazionali) e lavori          |                    |
(relazioni e note tecniche)                    |punteggio massimo 15|
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b) Formazione: punteggio del diploma di laurea |                    |
richiesto, altre lauree oltre quella richiesta,|                    |
dottorato, abilitazione professionale, corsi di|                    |
specializzazione e perfezionamento e corsi di  |                    |
formazione dopo la laurea, borse di studio,    |                    |
ecc.                                           |punteggio massimo 15|
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c) Esperienza professionale in attivita' di    |                    |
ricerca scientifica e/o tecnologica: esperienza|                    |
acquisita presso l'ISTAT fino a 38; esperienza |                    |
acquisita presso gli uffici di statistica del  |                    |
Sistema statistico nazionale, universita',     |                    |
istituti e/o enti di ricerca                   |                    |
nazionali/internazionali fino a 14; altri enti |                    |
e/o organismi pubblici o privati fino a 8.     |punteggio massimo 60|
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d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e|                    |
professionale del candidato:                   |punteggio massimo 10|