Art. 9.

                              Colloquio

    Saranno  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  gli  aspiranti che
avranno  riportato  in  ciascuna prova scritta un punteggio di almeno
70/100.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni prima della data nella quale essi dovranno sostenere il
colloquio;   nella  stessa  comunicazione  saranno  indicati  i  voti
riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei
titoli.  Il  colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra'  ottenuto la votazione di almeno 70/100. La prova informatica e
quella  della  lingua  straniera  saranno  valutate  nell'ambito  del
colloquio  a  cura  della  commissione esaminatrice che accertera' la
positiva conoscenza di quanto dichiarato dal candidato.