Art. 9. Colloquio Saranno ammessi a sostenere il colloquio gli aspiranti che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno 70/100. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale essi dovranno sostenere il colloquio; nella stessa comunicazione saranno indicati i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 70/100. La prova informatica e quella della lingua straniera saranno valutate nell'ambito del colloquio a cura della commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza di quanto dichiarato dal candidato.