Art. 12.

      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli, della
media dei voti ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per  ogni  area, sulla base della votazione complessiva conseguita da
ciascun candidato.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  finali  di  merito  una  per  ogni  area e dichiarera' i
vincitori   sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione  all'impiego.  Le  graduatorie  finali  saranno  formate
tenendo  conto  delle  riserve,  delle  precedenze e delle preferenze
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
affisse  all'albo  dell'Istituto.  Di  tale  affissione  verra'  data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.