Art. 4. Presentazione della domanda di valutazione dello svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica L'effettivo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica sara' valutato da una apposita commissione, costituita con deliberazione presidenziale n. 320/04/PER dell'8 marzo 2004. Gli aspiranti che ritengono di aver svolto, per almeno un triennio, attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica debbono richiedere la valutazione dello svolgimento della stessa alla suddetta commissione di valutazione. A tal fine gli interessati dovranno inserire nello stesso plico di cui al precedente art. 3 contenente la busta con la domanda di partecipazione al concorso, una seconda busta, contenente la richiesta di attestazione formulata secondo lo schema allegato (allegato 3), con la specificazione «Commissione di valutazione dello svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica». I risultati della valutazione dello svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica saranno approvati con deliberazione del presidente che sara' affissa all'Albo dell'Istituto. Dell'avvenuta affissione sara' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004. Agli aspiranti per i quali la commissione ha espresso una valutazione negativa sara' data comunicazione individuale. Per coloro per i quali la commissione ha espresso, invece, una valutazione positiva, il Servizio reclutamento del personale dell'Istat trasmettera' i relativi elenchi alle commissioni esaminatrici. Gli aspiranti in possesso del dottorato di ricerca in materie pertinenti all'area concorsuale prescelta non hanno l'obbligo di presentare la domanda di valutazione di cui al presente articolo.