Art. 7. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli precedera' il colloquio. Per la valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di un punteggio pari a 100. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti all'area per la quale l'aspirante concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) Pubblicazioni (monografie a stampa ed articoli apparsi su riviste o atti di convegni nazionali ed internazionali) e lavori (relazioni e note tecniche): punteggio massimo 10; b) Formazione: punteggio del diploma di laurea richiesto, altre lauree oltre quella richiesta, dottorato, abilitazione professionale, corsi di specializzazione e perfezionamento e corsi di formazione dopo la laurea, borse di studio, ecc.: punteggio massimo 20; c) Esperienza professionale in attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica: esperienza acquisita presso l'Istat fino a 38; esperienza acquisita presso gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, universita', istituti e/o enti di ricerca nazionali/internazionali fino a 14; altri enti e/o organismi pubblici o privati fino a 8: punteggio massimo 60; d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato: punteggio massimo 10.