Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una per ogni area, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie finali di merito per ogni area e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie finali saranno formate tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Le graduatorie di coloro che abbiano superato le prove saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.