Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie
    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli, della
media dei voti ottenuti nelle prove scritte e del voto del colloquio.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per  ogni  area, sulla base della votazione complessiva conseguita da
ciascun candidato.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  finali di merito per ogni area e dichiarera' i vincitori
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.  Le  graduatorie  finali  saranno  formate tenendo conto
delle  riserve,  delle  precedenze  e delle preferenze previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
affisse all'albo dell'Istituto.
    Di  tale  affissione verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.