Art. 13. Costituzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro sara' costituito al venir meno del divieto, previsto dalla normativa vigente, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. La specificazione delle sedi di lavoro verra' effettuata dall'Istituto in base alle esigenze prioritarie e alla disponibilita' di posti nella dotazione organica, rilevate al momento della costituzione dei rapporti di lavoro. L'assegnazione alla sede di lavoro avverra' nel rispetto della graduatoria di merito per ciascuna area concorsuale. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avra' la durata di sei mesi. Durante tale periodo competera' loro il trattamento economico previsto per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale. I vincitori del concorso, che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sara' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti. L'inizio del rapporto di lavoro del vincitore decorrera', ad ogni effetto, dal giorno di inizio dell'effettivo servizio, come da contratto. Nei riguardi dei vincitori del concorso che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sara' dichiarata, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione saranno comunque retribuite. La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione senza giustificato motivo, la mancata produzione della documentazione richiesta, l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, costituiscono rinuncia alla stipulazione del contratto di lavoro. Il presente bando di concorso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.