Art. 6. Valutazione dei titoli
    La  valutazione  dei  titoli  precedera'  il  colloquio.  Per  la
valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di
un punteggio pari a 100.
    Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti all'area per la
quale  l'aspirante  concorre,  sono  assegnati  i  seguenti  punteggi
massimi:
      a) Lavori (relazioni, note relazioni tecniche e pubblicazioni):
punteggio massimo 10;
      b) Formazione: punteggio massimo 20;
      c) Attivita' lavorativa:
        esperienza  acquisita  presso  l'Istat  fino a 38; esperienza
acquisita  presso  gli  uffici  di  statistica del sistema statistico
nazionale,    universita',    istituti    e/o    enti    di   ricerca
nazionali/internazionali fino a 14; altri enti e/o organismi pubblici
o privati fino a 8; punteggio massimo 60;
      d)  Giudizio  complessivo sul profilo culturale e professionale
del candidato: punteggio massimo 10.