Art. 6. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli precedera' il colloquio. Per la valutazione la commissione esaminatrice disporra' complessivamente di un punteggio pari a 100. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti all'area per la quale l'aspirante concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) Lavori (relazioni, note relazioni tecniche e pubblicazioni): punteggio massimo 10; b) Formazione: punteggio massimo 20; c) Attivita' lavorativa: esperienza acquisita presso l'Istat fino a 38; esperienza acquisita presso gli uffici di statistica del sistema statistico nazionale, universita', istituti e/o enti di ricerca nazionali/internazionali fino a 14; altri enti e/o organismi pubblici o privati fino a 8; punteggio massimo 60; d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato: punteggio massimo 10.