Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
      b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
      c) la commissione per la prova di educazione fisica;
      d) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      f) la commissione per l'accertamento attitudinale.
    2.  Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
presiedute  entrambe  dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
Brigadier   generale   dell'Esercito  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
      due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
      quattro   docenti   di   scuola   media   superiore   abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
      un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    3.  La  commissione  per  la  prova  di  educazione  fisica sara'
composta da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
      due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
      un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito,   fra   cui   un   ufficiale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito.
    4.  La  commissione  per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
      un  ufficiale  medico  dell'Esercito  di  grado non inferiore a
colonnello, presidente;
      due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5.  La  commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
      un generale medico dell'Esercito, presidente;
      due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
    6.  La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito,  laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia;
      un  ufficiale  in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
    Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.