Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico; b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; c) la commissione per la prova di educazione fisica; d) la commissione per gli accertamenti sanitari; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) la commissione per l'accertamento attitudinale. 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da: due ufficiali superiori dell'Esercito, membri; quattro docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da: un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara' composta da: un generale medico dell'Esercito, presidente; due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito; un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o psicologia clinica; un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, laureato in psicologia; un ufficiale in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.