Art. 9. Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti all'accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera f). 2. Detto accertamento consistera' nello svolgimento di prove intese a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche dei candidati agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola militare. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. In caso di giudizio di non idoneita' la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso. 3. I candidati giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso, mentre quelli «idonei» saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale.