Art. 10.

                Prova facoltativa in lingua straniera

    L'eventuale  prova  facoltativa orale in lingua straniera, di cui
al  precedente  art.  3,  punto  13),  e'  sostenuta dai candidati al
termine  del  colloquio.  Per tale prova il candidato puo' conseguire
fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5
trentesimi. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua  straniera  si  aggiunge  alla votazione complessiva riportata
nelle  prove  obbligatorie,  sempre  che  il  candidato sia risultato
idoneo.