Art. 10. Prova facoltativa in lingua straniera L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 3, punto 13), e' sostenuta dai candidati al termine del colloquio. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5 trentesimi. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.