Art. 17.

                        Norma di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando, valgono in quanto
applicabili  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  nonche'  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  come  modificato,  da  ultimo,  dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio centrale del
bilancio  presso  il  Ministero  per  il  visto di competenza e sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช
serie speciale.
      Roma, 17 marzo 2004
                         Il direttore generale per il personale Surdo