Art. 17. Norma di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. Roma, 17 marzo 2004 Il direttore generale per il personale Surdo