Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di laurea, conseguito presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica, in scienze politiche o economia e commercio o giurisprudenza o ogni altra laurea equipollente alle suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai predetti diplomi di laurea, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento didattico degli atenei, i corrispondenti titoli di studio di primo livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del Regolamento n. 509/1999 e successive modifiche, citato nelle premesse. In caso di possesso di titolo di studio di primo livello (L), indicare anche la denominazione della classe di laurea. Il candidato in possesso di un diploma di laurea o altro titolo accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, sara' ammesso, purche' il titolo suddetto sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma esistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «funzionario aggiunto amministrativo-contabile» ovvero «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale», sia presso l'amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.