Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) diploma  di  laurea,  conseguito  presso universita' o altri
istituti equiparati della Repubblica, in scienze politiche o economia
e  commercio  o  giurisprudenza o ogni altra laurea equipollente alle
suddette  ai  fini  dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai predetti
diplomi di laurea, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo
ordinamento didattico degli atenei, i corrispondenti titoli di studio
di  primo  livello  denominati  laurea  (L)  previsti dall'art. 3 del
Regolamento   n. 509/1999   e   successive  modifiche,  citato  nelle
premesse.  In  caso  di possesso di titolo di studio di primo livello
(L), indicare anche la denominazione della classe di laurea.
    Il  candidato  in possesso di un diploma di laurea o altro titolo
accademico  di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione  europea,  sara'  ammesso, purche' il titolo suddetto sia
stato  equiparato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ai  sensi  dell'art.  38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165.  Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove  di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato
ma esistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo       professionale       di       «funzionario      aggiunto
amministrativo-contabile»      ovvero      «funzionario      aggiunto
economico-finanziario  e  commerciale»,  sia presso l'amministrazione
centrale   che   nelle   sedi   estere,   ivi   comprese  quelle  con
caratteristiche   di   disagio   L'amministrazione   ha  facolta'  di
sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
      d) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed
ai  sensi  delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
      e) posizione  regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  stabilito  dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
    E'  cura  di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso.
    L'amministrazione  verifica  la validita' delle domande solo dopo
lo  svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati
che  hanno  superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test
di preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita',
ne'   sana  la  irregolarita'  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.