Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore
generale  per il personale ed e' composta da un consigliere di Stato,
o   da  un  magistrato  o  avvocato  dello  Stato  di  corrispondente
qualifica,  o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
    Alla  commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
    Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario del
Ministero  degli  affari  esteri  appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.