Art. 6.

                            Preselezione

    Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione della
durata  di  un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a
correzione informatizzata.
    Per  l'espletamento  della  preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
    Le materie oggetto della preselezione sono:
      1)      profilo     professionale     «funzionario     aggiunto
amministrativo-contabile  degli  uffici  centrali del Ministero degli
affari   esteri   e   delle  Rappresentanze  diplomatiche  ed  uffici
consolari»:
        a) diritto amministrativo;
        b) contabilita' di stato;
        c) diritto pubblico;
        d) conoscenza ed uso della lingua italiana;
        e) conoscenza ed uso della lingua inglese;
        f) informatica;
        g) geografia politica ed economica;
        h) attualita'  internazionale, Unione europea, organizzazioni
internazionali;
        i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
      2)      profilo     professionale     «funzionario     aggiunto
economico-finanziario   e   commerciale  degli  Uffici  centrali  del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari»:
        a) diritto commerciale;
        b) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero;
        c) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
        d) conoscenza ed uso della lingua italiana;
        e) conoscenza ed uso della lingua inglese;
        f) informatica;
        g) geografia politica ed economica;
        h) attualita'  internazionale, Unione europea, Organizzazioni
internazionali;
        i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
    Sulla  base  delle  graduatorie preselettive predisposte per ogni
singolo  profilo  professionale,  sono  ammessi  alle prove d'esame i
primi duecento candidati (per il profilo professionale di funzionario
aggiunto  amministrativo-contabile) e i primi trecento candidati (per
il      profilo     professionale     di     funzionario     aggiunto
economico-finanziario  e  commerciale)  classificatisi  nel  test  di
preselezione,  purche'  soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal  precedente  art. 2.  I  candidati  eventualmente classificatisi,
rispettivamente  al  duecentesimo posto (per il profilo professionale
di  funzionario  aggiunto amministrativo-contabile) e al trecentesimo
posto   (per   il   profilo  professionale  di  funzionario  aggiunto
economico-finanziario  e  commerciale),  con  pari  punteggio vengono
tutti ammessi alle prove scritte.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.