Art. 6. Preselezione Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione della durata di un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. Le materie oggetto della preselezione sono: 1) profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo-contabile degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»: a) diritto amministrativo; b) contabilita' di stato; c) diritto pubblico; d) conoscenza ed uso della lingua italiana; e) conoscenza ed uso della lingua inglese; f) informatica; g) geografia politica ed economica; h) attualita' internazionale, Unione europea, organizzazioni internazionali; i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 2) profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»: a) diritto commerciale; b) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero; c) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); d) conoscenza ed uso della lingua italiana; e) conoscenza ed uso della lingua inglese; f) informatica; g) geografia politica ed economica; h) attualita' internazionale, Unione europea, Organizzazioni internazionali; i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. Sulla base delle graduatorie preselettive predisposte per ogni singolo profilo professionale, sono ammessi alle prove d'esame i primi duecento candidati (per il profilo professionale di funzionario aggiunto amministrativo-contabile) e i primi trecento candidati (per il profilo professionale di funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale) classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi, rispettivamente al duecentesimo posto (per il profilo professionale di funzionario aggiunto amministrativo-contabile) e al trecentesimo posto (per il profilo professionale di funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale), con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.