Art. 8.

Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  generali di merito e
                   pubblicazione delle graduatorie

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, tenuto conto delle riserve e delle preferenze a
parita' di merito di cui all'art. 7 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e approvata con provvedimento del direttore amministrativo
e'  immediatamente  efficace  ed  e'  pubblicata  mediante affissione
all'albo   ufficiale   dell'Universita'   degli  studi  del  Piemonte
Orientale.
    Dell'approvazione  di tale graduatoria e' pubblicato avviso sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami»;  dalla data della pubblicazione di tale avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  ventiquattro  mesi  dalla
pubblicazione  e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che
si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria.
    L'amministrazione  si  riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la  graduatoria  per  assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a tempo
determinato, nel rispetto dell'equilibro finanziario e di bilancio.
    L'esercizio  della  predetta  facolta' avverra' senza pregiudizio
alla posizione in graduatoria a tempo indeterminato.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.