Art. 8.
    Le  borse di studio messe a concorso per il corso di dottorato di
cui  all'art. 1  del  presente bando, nonche' quelle eventualmente in
aggiunta  ai  sensi  dell'ultimo comma dello stesso articolo, vengono
assegnate  secondo  l'ordine  delle  graduatorie. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato   al   contributo   previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.  La  durata  dell'erogazione  della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85.
    Il  superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del
diritto  alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta  l'obbligo  di  restituire  le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  permanenza  all'estero nella misura del 50% . Il periodo
complessivo  non  deve superare l'esatta meta' della durata del corso
di dottorato.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero,   l'attivita'   di  ricerca  del  dottorando.  Chi  abbia
usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per
un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.