Art. 10.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio  negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di  incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera,
senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.
    E'   consentita  la  sospensione  della  frequenza  dei  corsi  e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi, nei casi di maternita', di
prestazione del servizio militare, di grave documentata malattia.
    Gli  assegnisti  di  ricerca  possono  essere ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
    Ai  dottorandi  di  ricerca  puo'  essere  affidata  nell'Ateneo,
secondo  quanto  proposto  dal  collegio  dei  docenti,  una limitata
attivita'  didattica  sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.