Art. 10. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera, senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi, nei casi di maternita', di prestazione del servizio militare, di grave documentata malattia. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo, secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.