Art. 7.
    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In   caso   di   utile   collocamento  in  piu'  graduatorie  per
l'ammissione  a  corsi  di  dottorato di ricerca, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  corso  di  dottorato  di  ricerca in ingegneria informatica e
biomedica  sara' attivato esclusivamente se, espletato il concorso di
ammissione, si raggiungera' il numero minimo di tre iscritti.