Art. 7. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il corso di dottorato di ricerca in ingegneria informatica e biomedica sara' attivato esclusivamente se, espletato il concorso di ammissione, si raggiungera' il numero minimo di tre iscritti.