Art. 9. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (euro diecimilacinquecentosessantuno/54) assoggettabile al contributo I.N.P.S. a gestione separata. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50 per cento. Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione comparativa del merito: in caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Per la fruizione della predetta borsa di studio, i vincitori non devono usufruire di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a 15.000,00 euro; non devono, inoltre, avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; la cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. Per i dottorandi non titolari di borsa di studio, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' graduato secondo le fasce di reddito indicate di seguito e determinate sulla base del reddito familiare: ===================================================================== Fascia | Scaglione di reddito | Importo ===================================================================== I |Euro 0,00 - Euro 16.526,62 |Euro 0,00 II |Euro 16.526,62 - Euro 20.658,28 |Euro 154,94 III |Euro 20.658,28 - Euro 24.273,47 |Euro 216,91 IV |Euro 24.273,47 - Euro 30.470,96 |Euro 294,38 V |Euro 30.470,96 - Euro 38.734,27 |Euro 371,85 VI |Euro 38.734,27 - Euro 45.964,66 |Euro 449,32 VII |Euro 45.964,66 e oltre |Euro 516,46 Il contributo dovra' essere versato in unica soluzione, al momento dell'iscrizione. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo, di pari o superiore importo. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria. Ai dottorandi fuori-sede sara' corrisposto un contributo di Ateneo pari a 250 euro mensili, per le spese di alloggio. S'intendono per «fuori-sede» i dottorandi che abbiano la propria residenza o dimora abituale in un comune distante piu' di 50 km dalla sede universitaria e che non siano proprietari (essi stessi o la famiglia di origine) di alloggi liberi situati nel comune di Catanzaro o in comuni limitrofi, distanti meno di 50 km dalla citta' di Catanzaro.