Art. 9.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di Euro 10.561,54
(euro diecimilacinquecentosessantuno/54) assoggettabile al contributo
I.N.P.S. a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50 per cento.
    Le   borse   di   studio  vengono  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito:  in  caso  di parita' di merito, prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Per  la fruizione della predetta borsa di studio, i vincitori non
devono  usufruire  di  un  reddito  personale complessivo annuo lordo
superiore  a  15.000,00 euro; non devono, inoltre, avere usufruito in
precedenza  di  altra borsa di studio per la frequenza di un corso di
dottorato di ricerca.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del corso; la cadenza di pagamento della borsa di
studio e' bimestrale.
    Ai  primi  posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di
studio,  fino  alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I
rimanenti  idonei  possono partecipare al corso di dottorato, fino al
numero  di  posti  previsti,  mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
    Per  i  dottorandi  non  titolari di borsa di studio, l'ammontare
annuo  dei  contributi  per  l'accesso  ai  corsi  e  per la relativa
frequenza e' graduato secondo le fasce di reddito indicate di seguito
e determinate sulla base del reddito familiare:

=====================================================================
   Fascia    |        Scaglione di reddito         |     Importo
=====================================================================
I            |Euro    0,00 - Euro 16.526,62        |Euro   0,00
II           |Euro 16.526,62 - Euro 20.658,28      |Euro 154,94
III          |Euro 20.658,28 - Euro 24.273,47      |Euro 216,91
IV           |Euro 24.273,47 - Euro 30.470,96      |Euro 294,38
V            |Euro 30.470,96 - Euro 38.734,27      |Euro 371,85
VI           |Euro 38.734,27 - Euro 45.964,66      |Euro 449,32
VII          |Euro 45.964,66 e oltre               |Euro 516,46

    Il  contributo  dovra'  essere  versato  in  unica  soluzione, al
momento dell'iscrizione.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  su  fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi  ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3,
della   legge   3 luglio   1998,   n. 210,   possono  essere  coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria.
    Ai  dottorandi  fuori-sede  sara'  corrisposto  un  contributo di
Ateneo pari a 250 euro mensili, per le spese di alloggio. S'intendono
per  «fuori-sede»  i  dottorandi  che  abbiano la propria residenza o
dimora  abituale  in  un  comune  distante  piu'  di 50 km dalla sede
universitaria  e che non siano proprietari (essi stessi o la famiglia
di  origine)  di  alloggi liberi situati nel comune di Catanzaro o in
comuni limitrofi, distanti meno di 50 km dalla citta' di Catanzaro.