Art. 2. Istanze di ricusazione Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione di commissari. I candidati in tale fase non devono inviare le pubblicazioni ed i titoli ai membri della commissione giudicatrice; le commissioni stesse, discrezionalmente, e solo successivamente al decorso del termine prescritto per la pubblicizzazione dei criteri di valutazione, potranno chiedere ai candidati direttamente o tramite l'amministrazione del Politecnico, l'invio di copia della documentazione allegata all'istanza di partecipazione alla valutazione comparativa.