Art. 2.

                       Istanze di ricusazione

    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9
del  decreto-legge  n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di
eventuali  istanze  di ricusazione di commissari. I candidati in tale
fase  non devono inviare le pubblicazioni ed i titoli ai membri della
commissione giudicatrice; le commissioni stesse, discrezionalmente, e
solo  successivamente  al  decorso  del  termine  prescritto  per  la
pubblicizzazione  dei  criteri  di  valutazione, potranno chiedere ai
candidati  direttamente  o tramite l'amministrazione del Politecnico,
l'invio   di  copia  della  documentazione  allegata  all'istanza  di
partecipazione alla valutazione comparativa.