Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilita': 1) il cognome ed il nome; 2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale; 3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all'art. 2 del presente bando. Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione, della data e dell'Ateneo presso il quale e' stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. Ai sensi della vigente normativa, nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio, il candidato portatore di handicap dovra' specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, producendo una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto. Dalla domanda dovra' risultare, altresi': il versamento del prescritto contributo per la partecipazione al concorso (allegare ricevuta); il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta', c.a.p., provincia e numero telefonico); la lingua scelta per il colloquio tra l'inglese ed il francese; il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato all'art. 7 del presente bando. La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l'omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente art. 4, il mancato versamento del prescritto contributo di partecipazione, l'omissione della firma in calce alla domanda, nonche' la dichiarazione del possesso di un titolo di studio diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determina l'esclusione del candidato dalla selezione, secondo le modalita' indicate dal gia' citato art. 2. L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.