Art. 7.

                   Titoli di preferenza e riserva

    Hanno  preferenza  a  parita'  di  merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
      gli insigniti di medaglia al valor militare;
      i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
      gli orfani di guerra;
      gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
      i feriti in combattimento;
      gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      i  coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
      gli invalidi ed i mutilati civili;
      i   militari  volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla minore eta'.
    I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
    L'omissione   nella   domanda  delle  dichiarazioni  relative  al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
    I  candidati  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire  i  documenti  attestanti  i  titoli di preferenza a questa
amministrazione,  presso  l'Ufficio  personale tecnico amministrativo
dell'Universita'  - Palazzo degli Uffici - Via Giulio Cesare Cortese,
29  c.a.p.  80133  Napoli,  entro  il  termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  il  colloquio,  pena  la mancata applicazione del relativo
beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
    La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso dei
predetti  titoli  di  preferenza,  gia' indicati nella domanda e gia'
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
      in originale,
      in copia autentica,
      in   fotocopia   con   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ex  articoli 19  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  e  successive modificazioni ed integrazioni,
che  ne  attesti  la  conformita'  all'originale,  resa  in  calce al
documento  ovvero  annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non
autenticata del proprio documento di identita';
      mediante    dichiarazione,    sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art. 46  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita'.
    Si  precisa,  a  tal  fine,  che i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    L'amministrazione   garantisce   l'applicazione   delle   riserve
previste dalle disposizioni normative vigenti.