IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»; Viste le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289, recanti: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante: «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2004 recante, tra l'altro, la determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64/2001 per l'anno 2004; Vista la determina del direttore generale del 16 aprile 2004 con la quale sono stati approvati, a seguito di riesame, due progetti di servizio civile nazionale presentati dal comune di Castiglione Olona; Vista la circolare 8 aprile 2004, recante: «Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari» ed in particolare il paragrafo 5.6 che consente deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull'accreditamento, nei casi specificamente previsti dalla legge o quando vi siano trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati sul Fondo nazionale per il servizio civile, espressamente finalizzati a progetti dedicati a particolari aree geografiche o attivita', sulla base di apposita convenzione; Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale e' stato approvato il progetto di servizio civile nazionale presentato dall'ANPVI; Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale sono stati approvati 19 progetti di servizio civile nazionale presentati dall'Unione italiana ciechi; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in base al quale sono stati approvati 3 progetti di servizio civile nazionale presentati dall'Associazione italiana ciechi di guerra; Vista la convenzione per la sperimentazione di un sistema integrato di presa in carico dell'anziano stipulata tra il Ministero della salute, la regione Lombardia, l'Istituto superiore di sanita' e l'Ufficio nazionale in data per il servizio civile in data 30 aprile 2004, avente come finalita' la realizzazione di un progetto denominato «Evoluzione del custode socio-sanitario nell'area metropolitana di Milano»; Considerato che nel quadro dell'attuazione del progetto «Evoluzione del custode socio-sanitario nell'area metropolitana di Milano» la citata convenzione prevede che la regione Lombardia trasferisca all'Ufficio nazionale le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione del compenso ai volontari impiegati nel progetto di servizio civile nazionale presentato dall'ente fondazione don Carlo Gnocchi; Rilevato che alla data odierna, sono stati approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, in deroga agli ordinari termini di presentazione e valutazione, ventisei progetti che consentono di avviare al servizio duecentosettantacinque volontari; Decreta: Art. 1. Generalita' E' indetto un bando per la selezione di centoquarantasette volontari da impiegare per l'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64. L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il primo giorno del mese. L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, la data di avvio al servizio. La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio. Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 mensili.
Note all'art. 1: Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati. Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto e' avviato il primo giorno feriale successivo. La paga ai volontari e' corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo. Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a Euro 180,76.