IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, recante «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Viste  le  leggi  27 dicembre  2002,  numeri 288  e 289, recanti:
«Provvidenze  in  favore  dei grandi invalidi» e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Visto  in  particolare  l'art.  5, comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art.  6,  comma 1, della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 agosto  2001,  recante:  «Determinazione del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  4 febbraio  2004  recante,  tra  l'altro, la determinazione del
contingente   dei   giovani  ammessi  al  servizio  civile  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64/2001 per l'anno 2004;
    Vista  la determina del direttore generale del 16 aprile 2004 con
la  quale sono stati approvati, a seguito di riesame, due progetti di
servizio civile nazionale presentati dal comune di Castiglione Olona;
    Vista  la circolare 8 aprile 2004, recante: «Progetti di servizio
civile  nazionale  e  procedure  di  selezione  dei  volontari» ed in
particolare  il  paragrafo  5.6  che  consente  deroghe ai termini di
presentazione  e  valutazione  dei  progetti e ai criteri per la loro
approvazione,  fermi  restando  i  principi  dettati dalla disciplina
sull'accreditamento,  nei  casi specificamente previsti dalla legge o
quando  vi  siano  trasferimenti  provenienti  da soggetti pubblici o
privati  sul  Fondo  nazionale  per il servizio civile, espressamente
finalizzati  a  progetti  dedicati  a  particolari aree geografiche o
attivita', sulla base di apposita convenzione;
    Visto  l'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al
quale  e'  stato  approvato  il progetto di servizio civile nazionale
presentato dall'ANPVI;
    Visto  l'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al
quale  sono  stati approvati 19 progetti di servizio civile nazionale
presentati dall'Unione italiana ciechi;
    Visto  l'art. 1  della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in base al
quale  sono  stati  approvati 3 progetti di servizio civile nazionale
presentati dall'Associazione italiana ciechi di guerra;
    Vista  la  convenzione  per  la  sperimentazione  di  un  sistema
integrato  di presa in carico dell'anziano stipulata tra il Ministero
della salute, la regione Lombardia, l'Istituto superiore di sanita' e
l'Ufficio  nazionale in data per il servizio civile in data 30 aprile
2004,   avente   come  finalita'  la  realizzazione  di  un  progetto
denominato   «Evoluzione   del   custode   socio-sanitario  nell'area
metropolitana di Milano»;
    Considerato   che   nel   quadro   dell'attuazione  del  progetto
«Evoluzione  del  custode  socio-sanitario nell'area metropolitana di
Milano»  la  citata  convenzione  prevede  che  la  regione Lombardia
trasferisca  all'Ufficio  nazionale le risorse finanziarie necessarie
alla  corresponsione del compenso ai volontari impiegati nel progetto
di  servizio  civile  nazionale  presentato  dall'ente fondazione don
Carlo Gnocchi;
    Rilevato che alla data odierna, sono stati approvati dall'Ufficio
nazionale  per il servizio civile, in deroga agli ordinari termini di
presentazione  e  valutazione,  ventisei  progetti  che consentono di
avviare al servizio duecentosettantacinque volontari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Generalita'

    E'  indetto  un  bando  per  la  selezione  di centoquarantasette
volontari  da  impiegare  per  l'anno  2004  nei progetti di servizio
civile,  in  Italia  di  cui  all'elenco  contenuto  nell'allegato 1,
approvati  dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito:
«l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da  ciascun  ente  all'atto  della trasmissione della graduatoria dei
volontari  selezionati  presso  cui  i  progetti  sono  realizzati  e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433,80 mensili.
 
Note all'art. 1:

    Il  numero  dei  posti  per  i  quali  e'  indetta  la  selezione
rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
    Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto
e' avviato il primo giorno feriale successivo.
    La   paga  ai  volontari  e'  corrisposta  dall'Ufficio  mediante
accreditamento  diretto  delle  somme  dovute  sul  libretto  postale
nominativo.
    Per   i   volontari   e'  prevista  una  assicurazione  stipulata
dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a Euro 180,76.