Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di uno stato membro
dell'Unione europea;
      o) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      c) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. L'Amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      d) titolo  di  studio: diploma di laurea (comprese le lauree di
cui  al  decreto  ministeriale  509/99).  Per i cittadini degli stati
membri  dell'Unione  europea e' richiesto il possesso di un titolo di
studio  equipollente;  tale  equipollenza  dovra' risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
      f) adeguata  conoscenza  della  lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell'Unione europea.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  uno  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sano  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente alla svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.