Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995  n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati,
di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei commissari. Decorso tale
termine  e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.