Art. 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale - decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla leggo 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesso istanze di ricusazione dei commissari. La spesa relativa gravera' sul Cap. 1/2/29 del bilancio preventivo dell'universita'. Cagliari, 13 maggio 2004. Il rettore: Mistretta