Art. 3.
    Le  eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice da parte dei candidati devono essere
presentate  al  rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del presente decreto di nomina della commissione.
    Decorso  tale  termine,  e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.