Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 1412  del 25 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ยช  serie  speciale  -  n. 80  del 14 ottobre 2003), consultabile nel
seguente  sito  WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che
il  candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa
e  che  siano  state  indicate  nella  domanda  ai sensi del punto d)
dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura  di  riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art.  1  del  bando  di  concorso,  alla  sede  della  facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  presente  decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
    E'  facolta'  del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche  ai  componenti  la  commissione  presso  il  proprio ateneo di
appartenenza.
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000  e  l'art. 6  del  bando  di  concorso
sanciscono  la  esclusione  dalla  procedura per i candidati che, nel
caso  in  cui  il  bando  di  concorso  preveda  un numero massimo di
pubblicazioni  (didattiche  e/o  scientifiche)  da  inviare,  abbiano
inviato  un  numero  di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando  di  concorso,  al  fine  di  non  incorrere nella sanzione ora
indicata  (nell'art. 1  del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione alla procedura.
    Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo
sulla  base  del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori
scientifici anche se personalmente conosciuti.
    Le  commissioni  giudicatrici  non  prenderanno in considerazione
pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da quelle indicate
nella  domanda  di  partecipazione  al concorso anche se il numero di
quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti.
    Trascorso  il  suddetto  termine,  questa  amministrazione potra'
disporre liberamente del materiale non ritirato.