Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di uno stato membro
dell'Unione europea;
      b) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      c) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      d) titolo di studio: diploma di maturita'.
    I  candidati  in  possesso  di  titolo di studio rilasciato da un
Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali purche'
il  titolo  suddetto  sia stato equiparato con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'art. 38, comma 3, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165. Il candidato e' ammesso
con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato
ancora emanato ma sia stata avviata la relativa procedura;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
      f) adeguata  conoscenza  della  lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell'Unione europea;
      g) appartenenza  alle  categorie  delle persone disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68:
        1) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali  e  portatori  di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%,
accertata   dalle   competenti   commissioni  per  il  riconoscimento
dell'invalidita' civile;
        2) persone  invalide  del  lavoro con un grado di invalidita'
superiore    al    33%,   accertata   dall'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
        3) persone  non  vedenti  (coloro che sono colpiti da cecita'
assoluta  o  hanno  un  residuo  visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sordomute (coloro che
sono  colpiti  da  sordita'  dalla nascita o prima dell'apprendimento
della  lingua  parlata) di cui alle leggi n. 381/1970 e n. 382/1970 e
successive modificazioni;
        4) persone  invalide  di  guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni.
    La  condizione  di  disabilita'  che  da'  diritto ad accedere al
sistema   per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  deve  essere
accertata  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.