Art. 8. Formazione ed efficacia della graduatoria di merito L'amministrazione, con decreto del direttore amministrativo, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso, nel limite del posto bandito. Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e' pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura del posto per il quale il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse rendersi disponibile.