Art. 8.

         Formazione ed efficacia della graduatoria di merito

    L'amministrazione,  con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita' della procedura, approva gli atti, formula
la  graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti  articoli 6  e 7 e dichiara il vincitore del concorso, nel
limite del posto bandito.
    Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato    all'albo   ufficiale   dell'Ateneo.   Dalla   data   di
pubblicazione  della  graduatoria  decorre  il  termine per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
l'eventuale  copertura  del  posto  per il quale il concorso e' stato
bandito  e  che  successivamente  ed entro tale data dovesse rendersi
disponibile.